“Il Decreto Salva Casa semplifica la realizzazione di VEPA e pergotende”

Il Decreto Salva Casa, in vigore dal 28 luglio 2024, semplifica la normativa urbanistica ed edilizia, con un focus sulla sanatoria di piccoli abusi. Include anche misure per incentivare l’efficienza energetica, facilitando l’installazione di opere come pergole bioclimatiche, VEPA e pergotende, che ora sono più comuni grazie alle agevolazioni fiscali e alla semplificazione dei permessi.

Le VEPA e le pergotende nel Decreto Salva Casa

VEPA sta per Vetrate Estensibili Panoramiche e Aggiustabili. Sono vetrate completamente trasparenti e senza telaio, che si richiudono a pacchetto scorrendo su una guida. Servono a proteggere temporaneamente dallo spazio esterno, migliorare l’acustica, l’efficienza energetica, ridurre le dispersioni termiche e parzialmente impermeabilizzare dalle acque meteoriche. Permettono di utilizzare meglio gli spazi esterni durante tutto l’anno.

Pergotenda è una tenda con una struttura di supporto, fissata a muri o pavimenti. Nella normativa, è definita come “elemento di protezione solare mobile o regolabile”, e include anche tende da sole, tende da esterno e tende a pergola.

VEPA: cosa è permesso

La disciplina delle VEPA (Vetrate Esterne di Protezione e Abbellimento) è regolata dall’articolo 6, comma 1, lettera b-bis del Testo Unico sull’Edilizia (D.P.R. n. 380/2001). Le VEPA possono essere realizzate senza titolo abilitativo in edilizia libera. Il Decreto Salva Casa ha esteso la possibilità di installare VEPA anche nelle logge e nei porticati, oltre che sui balconi aggettanti.

Differenza tra balcone e loggia:

  • Balcone: spazio esterno aperto su due lati, aggettante rispetto all’edificio, con ringhiera o parapetto, accessibile da uno o più locali interni.
  • Loggia: spazio esterno non aggettante, aperto su un fronte, con ringhiera o parapetto, accessibile da uno o più locali interni.

VEPA: cosa non è permesso

Il Decreto Salva Casa limita l’installazione delle VEPA specificando che non possono essere installate nei porticati con diritti di uso pubblico o nei fronti esterni degli edifici che si affacciano su aree pubbliche, per evitare di ostruire il passaggio pedonale. Prima di installare VEPA o pergotende, è fondamentale verificare il regolamento di condominio, che potrebbe vietarne la costruzione. Inoltre, bisogna considerare norme paesaggistiche e il Piano Regolatore del Comune, soprattutto in centri storici. Per le VEPA nelle logge e porticati, è necessario anche valutare l’impatto rispetto alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie.

Limiti pr le Pergotende

Le pergotende devono rispettare alcune limitazioni: non possono creare spazi chiusi per evitare un aumento illegittimo di volumi, devono avere caratteristiche tecniche ed estetiche che minimizzano l’impatto visivo e devono armonizzarsi con l’architettura esistente. Questo ultimo punto potrebbe causare contenziosi a causa della sua interpretazione soggettiva.

Un caso pratico: è da rimuovere la pergontenda che è in realtà una veranda?

Il legislatore italiano, per promuovere l’efficienza energetica e affrontare i cambiamenti climatici, consente la realizzazione di VEPA e pergotende senza titolo abilitativo. Tuttavia, le recenti tecniche costruttive hanno reso queste strutture simili, rendendo difficile determinare la disciplina applicabile. Un esempio è la sentenza del 23 luglio 2024, n. 6652 del Consiglio di Stato, che ha confermato l’ordine di demolizione di una struttura considerata una veranda piuttosto che una pergotenda, nonostante il ricorrente la qualificasse come tale. La sentenza sottolinea che una pergotenda deve avere una struttura temporanea, con la funzione principale di protezione dagli agenti atmosferici e non deve essere dotata di elementi permanenti come una copertura rigida e vetrate scorrevoli.

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